statuto

IL CAPITOLO DELLA PRIMAZIALE PISANA
Origine, Privilegi, Costituzioni

L’ordine del Capitolo dei Canonici della Primaziale Pisana risale ai tempi della formazione di tali collegi di chierici nelle chiese cattedrali.

Col passare dei secoli il nostro Capitolo ha conservato non solo l’esistenza, ma anche
efficienza e prestigio.
Nei documenti è chiamato «Capitolo della Primaziale Pisana» per distinguerlo, in quanto istituzione dalla Chiesa di Pisa, dai Capitoli delle chiese collegiate.
E’ detto anche «Metropolitano» perché svolge il suo ministero nella chiesa cattedrale di un Arcivescovo Metropolita.

Il nostro collegio ha avuto fra i suoi membri personalità assai distinte per scienza e virtù, e vari Sommi Pontefici l’hanno onorato con riconoscimenti e privilegi particolari.

Ne rimane tuttora testimonianza nel titolo di Prelato d’Onore di Sua Santità che i canonici della Primaziale Pisana hanno «du-
, mnte munere».
Nel cono della sua storia ultramillenaria il Capitolo pisano ha rinnovato
pii? volte le proprie Costituzioni o Statuti: dalle rudimentali regole più anti-
che che si dicono di Papa Eugenio agli Statuti del Clero della Primaziale

composti dall’Arcivescovo Onofrio Bartolini Medici nel 1551, a quelli dell’Ar-

civescovo Medici del 1580• dagli Statuti del 1683 a quelli dell’Arcivescovo

.Elci del 1690; siamo giunti attraverso alle varie aggiunte e modifiche del 1701,

1750, 1797, 1823, 1844, 1877, 1878, fino alle Costituzioni rivedute secon-

do le direttive dei Codice Pio-Benedettino approvate con definitivo atto ca-

pitolare del 30 dicembre 1918 e confermate dall’Arcivescovo Cardinale Maffi
nell’XI Sinodo della Chiesa Pis’ana celebrato nei 1920 (cast. n. 118).

A seguito della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, nel-

l’intento di adeguare i propri Statuti alla vigente legislazione universale della
Chiesa, i Canonici della Primaziale Pisana, una norma dei cann. 505 e 506,

con legittimo atto capitolare del 3 luglio 1989, si sono dati le presenti Costi-

tuzioni, che sostituiscono in tutto e abrogano lep recedenti.
COSTITUZIONI CAPITOLARI

Composizione

1. Il Capitolo della Chiesa Primaziale Pisana è costituito da:

a. 12 canonici «de numero» che hanno l’obbligo di partecipare al coro

giornaliero, di assicurare le funzioni ministeriali e in particolare il ser-

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ozio delle confr.oioni, eli rehimre le funzioni litumiche nella Chiesa

Primirziale;
onici .soptiumumerari ebe non hanno gli obblighi (lei 12 callo..

li, 14

<<de 1111111e10»;

A tutti I etillonfri, <q/e numero» e .soprannumerar i, spetta adempiere com-
piti iiffidati al Capitolo dal diritto o dall’ Arcivescovo (can. 503).
9 1e dignità eapitolari, (?)7//(‘ (la antichissima tradizione, sono: i’ Arciprete,
Areidiacono e il Decano, e i rispettivi canonicati sono denominati: Ar-
eipretura, Arcidiaconato, Decimato; gli altri 9 canonicati «de numero»

tni i quali viene scelto il Penitenziere – sono distinti dalle seguenti lette-
re’ dell’alfabeto: A, D, E, 1, L, M, P, (), R; i 14 soprannumerari sono
infine distinti dalle seguenti denominazioni: Lettera 5, I3onconli, Mezza-
notte, Pina-Gaeta, Conforti, Pitta-Navar i, Lanfranchi, Doddoli, Bernar-
di, S. Giuseppe, S. kanied, Madonna di Sotto gli Organi, Maria
Immacolata, Sacra I’amiglia.
Conferimento

3. Tutti i canonici sono nominati dall’Arcivescovo a norma del can. 509.
Il. Presidente del Capitolo, che per antica tradizione prende il nome di
«Arciprete», viene eletto dal Capitolo stesso e dovrà essere confermato
dall’Arcivescovo.
4. Spetta sempre all’Arcivescovo, udito il Capitolo, la nomina dei canonici
onorari, scelti sia dal clero diocesano sia da quello estradiocesano, udito
in questo caso l’Ordinario «a quo», I canonici onorari possono parteci-
pare solo alle funzioni liturgiche alle quali partecipa il Capitolo.
Presa di possesso

5. La presa di possesso del canonicato avviene solennemente nella sala capi-
tolare e nella Primaziale.

Ordine di precedenza
6. L’ordine di precedenza è il seguente: Arciprete, Arcidiacono, Decano,
e gli altri canonici in ordine di nomina, in ultimo gli onorari, sempre

secondo la data di nomina.

Al Vicario generale viene riservato in coro ilpri

Evangelii».primo posto in «corna
Titoli e insegne

7. Tutti i Canonici «durante munere» sono Prelati d’Onore di Sua Santità
-41., i,” • 1″•
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(cfr. Annuario pontificio), con i relativi titolo e insegne già il,
tiso.
Compiti

– LITURGIA DELLE ORE –

8. I canonici sono tenuti a partecipare al coro giornaliero per la recita a ella

Liturgia delle Ore secondo l’art. 1 delle Costituzioni.
Gli orari e le parti della Liturgia delle Ore da recitarsi in comune sana n
no stabilite ogni anno dai 12 canonici «de numero», salvo il diritto com u
– DOMENICHE E FESTE DI PRECETTO –
9. Tutte le domeniche e feste di precetto i canonici «de numero» hanno l’ob
bligo di partecipare alla S. Messa conventuale solenne che verrà celebrata
a turno da loro stessi e altresì dai canonici soprannumerari che di anno
in anno si dichiarano disponibili al turno.
Spetta alle dignità la celebrazione delle seguenti SS. Messe, naturalmente

se non celebra l’Arcivescovo:
i Gennaio – Maria SS. Madre di Dio: al Decano,
6 Gennaio – Epifania del Signore: all’Arciprete,
Lunedì fra l’Ottava di Pasqua: all’ Arciprete,
Ascensione del Signore: all’Arciprete,
SS. Trinità: all’Arcidiacono,
SS. Colpo e Sangue del Signore: all’Arciprete,
29 Giugno – Ss. Pietro e Paolo, apostoli: all’Arciprete,
26 Settembre – Dedicazione della Primaziale: all’Arciprete
25 Ottobre – Festa della Madonna di Sotto gli Organi: all’Arciprete
i Novembre – Tutti i Santi: all’Arciprete,
2 Novembre – Commem. di tutti i Fedeli Defunti: al Decano,
26 Dicembre – S. Stefano, primo martire: all’Arcidiacono.

– LITURGIE PARTICOLARI –
10.Tutti i canonici inoltre sono tenuti a partecipare alla esposizione solenne
annuale del SS. Sacramento, al Triduo pasquale, alla processione del Cor-
pus Domini, alla solennità di San Ranieri, all’anniversario della dedica-
zione della Primaziale (26 settembre), alla festa della Madonna di Sotto
gli Organi (25 ottobre), alla commemorazione di tutti i Fedeli Defunti
e benedizione delle tombe, alla Messa di ringraziamento di fine d’anno,

all’anniversario dell’ultimo Arcivescovo defunto.
11. Alle dignità e ai canonici secondo l’ordine diprecedenza spetta supplire

l’Arcivescovo eventualmente assente nelle funzioni sacre in Cattedrale

e assisterlo, sempre in Cattedrale, nelle varie liturgie
de. che egli presie-

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SER VIZIO MINISMR1AL1
i canonici «de numero» sono tenuti allusi preShire a turno il servizio
per le confessioni e Per tutte le necessità di ordine pagami() in Cattedrale.

Residenza

;,i canonici «de numen►, e in modo particolare l’Arciprete e il Penitenzie-
n, auspicabile che risiedano III citta; tuttavia per giusta causa l’Arcive-
woro puà Permettere che dimorino altrove, purché siano in grado di
‘adempiere al loro ufficio,
Ferie

14, I canonici «de numero» hanno diritto ogni anno ad un mese di ferie con-
tinuo o interrotto, da non prendersi nei giorni delle solennità o del Tri-
duo pasquale.
Non vengono considerati giorni di ferie gli esercizi spirituali annuali, i
ritiri spirituali obbligatori per il clero e le assenze per l’adempimento di
incarichi affidati dall’Arcivescovo o dal Capitolo.
Retribuzioni

15. La retribuzione dovuta ai canonici «de numero» è stabilita periodicamente
dalla C.E.I. e consiste in una rimunerazione fissa mensile in parte a cari-
co del Capitolo e in parte a carico deill.D.S,C.; parte della quota a cari-
co del Capitolo sarà destinata alle distribuzioni corali.
Adunanze

16.11 Capitolo si riunisce ordinariamente 3 volte all’anno: nella prima deca-
de di marzo per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente e di quello
preventivo; nella prima decade di giugno per l’elezione ai vari incarichi
capitolari eccettuato quello di Camarlingo; nella prima decade di otto-
bre per la nomina dei Camarlingo, che avrà effetto dal 1 gennaio succes-
sivo, e per stabilire le retribuzioni a carico del Capitolo, il servizio corale
e quello pastorale in Cattedrale. Inoltre si riunirà straordinariamente quan-
do l’Arcivescovo o l’Arciprete lo ritengano necessario; e altresì quando
la maggioranza semplice io richieda per scritto.
Elezioni e votazioni

17. Per la procedura negli atti collegiali:

– per quanto riguarda le elezioni in genere, si applicherà il can. 119 n. 1;

– negli altri negozi e nelle cose che toccano tutti singolarmente, si appli-
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cheti’) il can. 119

dovrà essere dato di Persona; non s(
11 voto sarà sempre segreto;
messe deleghe o voti inviati per scritto, sotto pena di numm. mo

Avranno parere deliberativo sia • canonici «de numero» che

le quali i ctmonici «de numero» avranno voto deilberativo e i so,)14:_i’er
prannumerati, escluse le questioni che riguardano gil orari dei cor, ao tato winu_
merari roto consultivo.
Tutti i canonici sono tenuti al segreto riguardo a quanto stato tr
nelle riunioni capitolati.
Il modo di suffragio tatto normalmente con le palline nere (di approva-

zione) e bianche (di negazione); per le elezioni si adopereranno le schede

con 1 nominativi stampati, da segnarsi con una crocetta•

Se una proposta è stata respinta, non può essere ripresentata se non dopo
che sia trascorso un anno.
Di ogni adunanza capitolare sarà redatta a cura del Cancelliere una rela-

zione scritta da leggere ed approvarsi nella tornata successiva.
Incarichi annuali
18. Nella adunanza della prima decade di giugno saranno conferiti i seguenti

incarichi annuali:

– Vicario del coro e suo sostituto,

Segnatore,

– cancelliere,

Archivista.

Competenze
19. Spetta al:

l’Arciprete, o in sua assenza, per ordine, all’Arcidiacono, al Decano o

al più anziano dei presenti, presiedere le adunanze capitolari; predisporr-

re e ordinare la vita liturgica nella Primaziale, in modo che essa risponda

alle esigenze pastorali dei fedeli che la frequentano, in conformità con

le norme canoniche, nello spirito della riforma liturgica;

– Vicario del coro (e in sua assenza al sostituto): vigilare per guanto ri-

guarda il servizio corale in Cattedrale secondo le disposizioni stabilite

nelle riunioni capitolari e prendere eventuali decisioni urgenti in pro-
posito;
Segnatore: annotare le presenze e le assenze dei singoli canonici alle
liturgie in Cattedrale;

Camarlingo: l’amministrazione ordinari
sentarlo le galmente nei vari negozi giuridici, stendere i bilanci preven-a dei beni del Capitolo, rappre-
tivi e consuntivi da presentarsi alla approvazione del Capitolo stesso,

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pagare ai singoli canonici quanto di loro spettanza;

Cancelliere: redigere e convalidare tutti gli atti ufficiali; invitare i ca-

nonici alle adunanze; redigere e sottoscrivere i verbali, annotando i
presenti;
Archivista: l’ ordinamento e la *cura dell archivio capitolare cd ogni an- ‘

– no redigere una relazione scritta sulla situazione dell’archivio.

Suffragi

20• i canonici hanno diritto alla liturgia funebre in cattedrale.

11 parroco del canonico defunto lo accompagnerà fino alla porta della
cattedrale dove tutto il clero della Primaziak sarà ad attenderlo.

Se il canonico avesse scelto un’altra chiesa nell’ambito della diocesi, il
Capitolo parteciperà ai funerali con una rappresentanza.

Alla morte di ogni canonico tutti i canonici celebreranno una S. Messa
in suo suffragio; alla morte di ún canonico «de numero», il Capitolo farà
celebrare 100 SS. Messe in suo suffragio.